Scopriamo cosa dice la Legge italiana per sapere come comportarsi con i cani nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico.

In questo periodo in cui l‘emergenza da coronavirus ha reso necessari molti cambiamenti sulla libertà di circolazione, solo cani e furetti possono essere portati fuori dagli spazi privati mentre i gatti possono essere portati soltanto in degli spazi privati recintati.
In tutti i casi citati prima la persona che li accompagna deve seguire dei comportamenti particolari, diversi a seconda che l’animale sia di una persona positiva al contagio o meno, come spiegato negli articoli Animali di persone affette da covid 19: cosa prevedono le linee guida e Coronavirus, le norme igieniche per proteggere gli animali domestici.
Normalmente però che cosa prevede la legge? Vediamo in quali luoghi pubblici possono stare i cani e con quali restrizioni.
Cosa dice la legge sull’accesso dei cani nei parchi e altri luoghi pubblici?

I luoghi pubblici sono quelli di proprietà del Demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico, come strade, piazze e parchi comunali. Secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia veterinaria, i cani possono accedere a questi luoghi purché siano condotti al guinzaglio o indossino la museruola.
Se per spostarsi è necessario salire sul tram il cane deve essere tenuto al guinzaglio e indossare anche la museruola.
Si può portare il cane sulla spiaggia?
Ancora non è chiaro come e se potremo accedere alle spiagge quest’estate ma normalmente i Comuni non possono vietare totalmente l’ingresso dei cani sulle spiagge libere.
Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 1276 del 12 luglio 2016 e il il TAR del Lazio, con la sentenza n. 176/2019, hanno accolto il ricorso di due associazioni i cui Comuni avevano vietato per tutta la giornata (dalle 8.00 alle 20.00) l’accesso ai cani, anche di quelli condotti con un guinzaglio e che indossavano una mascherina.
Secondo entrambi i tribunali, la scelta dei Comuni era “irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata”. Il T.A.R. Toscana ha indicato che “l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative”.
I Comuni infatti possono optare per un accesso dei cani solo in determinate fasce orarie o meglio ancora per la predisposizione di aree dove sono ammessi gli animali.
Si può portare il cane in luoghi aperti al pubblico come locali e ristoranti?

I luoghi “aperti al pubblico” sono esercizi di proprietà privata accessibili al pubblico.
Spetta al proprietario o al gestore del locale (come ristorante, pub e bar) la decisione di far entrare o meno il cane. Qualora ne permetta l’accesso il cane deve essere tenuto al guinzaglio, indossare la museruola (secondo il Manuale della FIPE validato dal Ministero della Salute) e non entrare in contatto con gli alimenti.
L’accesso dei cani nei locali in cui avviene la preparazione, conservazione, manipolazione e trattamento degli alimenti è dunque vietato, come previsto dal Regolamento n. 852/2004/CE.
Con due note, la n. 11359/2017 e n. 23712/2017, il Ministero della Salute ha specificato che gli esercizi, come alimentari, supermercati ed ipermercati, che vendono alimenti in dettaglio possono predisporre degli spazi per lasciare gli animali mentre i proprietari fanno la spesa.
Fonti: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/agli-animali-essere-vietato-accesso-spiaggia/1986.html; https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/divieto-portare-cani-spiaggia/719.html; https://www.consumatori.it/animali-domestici/cani-luoghi-pubblici/.
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Teresa Franco