Anagrafe canina Marche: la disciplina regionale in materia di animali d’affezione

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By Antonio Scaramozza

Cani

Ogni Regione disciplina l’Anagrafe canina di competenza con proprie disposizioni di legge: le Marche hanno provveduto con L. R. n. 10/1997.

Anagrafe canina Marche
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Il Legislatore regolamenta la materia degli animali d’affezione e il tema della prevenzione del randagismo con la Legge quadro n. 281 del 1991. In essa sono stabiliti i principi basilari della disciplina, cui le Regioni, delegate ad attuarli ricorrendo alla propria potestà legislativa, devono uniformarsi. Le Marche regolamentano il funzionamento dell’Anagrafe canina territoriale con la L. R. n. 10 del 1997.

La registrazione del cane

Numeri alla mano, il cane contende al gatto il titolo di migliore amico dell’essere umano, almeno in Italia.

Lettore microchip cane (Foto Adobe Stock)
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La legge invece predispone uno status privilegiato a favore del primo, imponendo al proprietario un complesso di obblighi burocratici da rispettare.

Nel registro dell’Anagrafe degli animali di affezione possono essere iscritti cani, gatti e furetti (fermo restando l’esistenza di sistemi di registrazione privati per altri animali d’affezione). Soltanto per i primi, tuttavia, esiste l’obbligo di registrazione (per i gatti è obbligatorio soltanto in Lombardia ed in Puglia).

Contestualmente all’iscrizione si procede all’inoculazione del microchip al cane. Si tratta di un dispositivo contrassegnato da 15 cifre, associato univocamente all’animale e al suo proprietario.

La funzione è quella di monitorare il numero della popolazione canina italica, contrastare il fenomeno del randagismo, aumentare le probabilità di ritrovamento dell’animale smarrito ed inibire il reato di abbandono di animali.

L’Anagrafe canina è istituita su base regionale; le Marche ne disciplinano il funzionamento con la L. R. n. 10 del 1997.

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Anagrafe canina Marche: la disciplina

La Regione Marche è stata tra le prime ad istituire l’Anagrafe canina, con la L. R. n. 4 del 1988, oggi abrogata.

Anagrafe canina Piemonte
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L’attuale normativa di riferimento, infatti, è la L. R. n. 10 del 1997, su cui sono intervenute numerose modifiche nel corso di quasi 25 anni.

A norma dell’art. 6 della suddetta, l’Anagrafe canina è istituita presso il servizio veterinario di ogni AUSL delle Marche. I proprietari hanno l’obbligo di iscrivere il cane nel relativo registro nel termine di 10 giorni dalla nascita o dall’acquisizione dello stesso.

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Sul proprietario (o detentore) grava altresì l’obbligo di segnalare all’ASUS territorialmente competente:

  • la scomparsa o la morte dell’animale entro due giorni dall’evento;
  • la cessione a qualsiasi titolo dell’animale o il trasferimento di residenza del proprietario entro i dieci giorni successivi.

Chi non ottempera ai suddetti obblighi incorre in una sanzione pecuniaria, che vai dai 125 ai 750 euro.

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Antonio Scaramozza

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