L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe canina della Regione Molise è la Legge Regionale n. 7 del 2005. Ecco che cosa sancisce.
Le Regioni devono provvedere all’istituzione e alla gestione del registro dell’Anagrafe canina relativo al proprio territorio di competenza: il Molise ha provveduto con il Regolamento n. 3 del 2008, disciplina d’attuazione della Legge Regionale n. 7 del 2005, rubricata “Nuove norme per la protezione dei cani e per l’istituzione dell’anagrafe canina“.
Nel nostro ordinamento giuridico la normativa di riferimento in materia di animali d’affezione è la Legge quadro n. 281 del 1991.
Con essa il Legislatore detta i principi fondamentali del settore, lasciando alle Regioni il compito di definire la disciplina di dettaglio, ricorrendo alla propria potestà legislativa.
Tra i doveri degli enti territoriali si annoverano la determinazione dei criteri di costruzione e risanamento dei canili comunali o dei rifugi per cani, la predisposizione di un piano di prevenzione del fenomeno del randagismo, e l’istituzione e la gestione di un registro dell’Anagrafe canina.
In esso va iscritto obbligatoriamente il cane, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge regionale. Pertanto ogni cittadino dovrà fare riferimento alla normativa emanata dalla propria Regione di residenza; fermo restando che l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe canina rientra tra gli obblighi del proprietario di un cane in tutto il territorio nazionale.
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Il Molise disciplina la propria Anagrafe canina con il Regolamento n. 3 del 2008, attuativo della Legge regionale n. 7 del 2005. Il registro è istituito presso il Servizio veterinario regionale.
Il proprietario è tenuto ad identificare ed iscrivere il cane nell’anagrafe canina Molise entro due mesi dalla nascita; tuttavia, in caso di vendita o cessione antecedente a tale termine, l’identificazione deve essere anticipata.
L’identificazione nel registro dell’Anagrafe canina avviene esclusivamente con l’apposizione del microchip al cane, cui possono provvedere sia i medici veterinari dell’Azienda sanitaria regionale del Molise che i liberi professionisti autorizzati.
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Chi non procede all’identificazione del cane è punito, a norma dell’art. 13 della L. R. n. 7 del 2005 con una multa che va dai 40 ai 240 euro; chi invece, pur avendo identificato l’animale, non provvede a fargli inoculare il microchip, va incontro ad una sanzione che va dai 25 ai 150 euro.
Il proprietario ha altresì l’obbligo di segnalare la cessione, il cambio di residenza o di domicilio o la morte del cane entro 15 giorni dall’evento; entro 3 giorni, invece, va comunicato lo smarrimento o il ritrovamento del cane smarrito.
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Antonio Scaramozza
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