In Toscana è legale tenere il cane alla catena? Cosa stabilisce la legge regionale

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By Antonio Scaramozza

Cani

In Toscana è vietato tenere il cane alla catena? Se sì, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.

In Toscana è legale tenere il cane alla catena?
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Quando si parla di legislazione in materia di animali, occorre spesso fare riferimento alla disciplina regionale; ciò che è consentito in una Regione potrebbe non esserlo in un’altra. Ad esempio, in Toscana è legale tenere il cane alla catena? E se è vietato, quali sono le sanzioni previste per il trasgressore?

La legge non è uguale per tutti

Potremmo parafrasare il famoso adagio presente in ogni aula di tribunale: la legge non è uguale per tutti…i cani d’Italia. E questo dipende dalla Regione in cui ci si trova. Pertanto, nella maggior parte di esse sarà legale tenere il cane alla catena, in poche altre sussisterà il relativo divieto.

Vietato tenere cani alla catena nel Lazio
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Il risultato è che ancora oggi, nel terzo millennio, dove vige una tutela penalistica, quanto meno nella varietà delle fattispecie criminose (dal reato di uccisione a quello di maltrattamento di animali, dal divieto di combattimento al reato di abbandono di animali), è ancora legale tenere i cani alla catena.

Solo poche Regioni hanno deciso di invertire la rotta, con un messaggio di civiltà che ha come destinatari non solo gli animali, ma anche gli stessi cittadini, chiamati ad elevarsi nel rapporto con i primi, da non considerarsi come meri strumenti (per la fattispecie in esame dell’articolo, da molti il cane è visto ancora esclusivamente come guardiano della casa) ma come veri e propri membri della famiglia.

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Legale tenere il cane alla catena in Toscana?

Per i residenti nella suddetta Regione la normativa di riferimento in materia di animali d’affezione è la L. R. n. 59 del 2009 (Norme per la tutela degli animali) che disciplina l’anagrafe canina toscana, e che ha abrogato la previgente L. R. n. 43 del 1995. 

In Piemonte è legale tenere il cane alla catena?
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Ma per ciò che concerne la detenzione della catena alla catena bisogna fare riferimento all’Allegato A del Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R, di attuazione della L. R. 59/2009.

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In base al suddetto atto non esiste un divieto assoluto. La detenzione alla catena è consentita in via eccezionale, per non più di sei ore giornaliere, o soltanto di notte o soltanto di giorno (non è possibile, ad esempio, legare il cane tre ore durante le ore diurne e tre ore durante le ore notturne nel corso dello stessa giornata).

La catena deve avere una lunghezza di almeno 6 metri ed un peso non superiore al 10% di quello del cane. Deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, e deve scorrere su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri.

Rimangono non specificate le circostanze eccezionali che consentirebbe di derogare al divieto.

Nel regolamento di attuazione non è prevista alcuna sanzione; per questa, sembra doversi fare riferimento alla sanzione prevista per la violazione dell’art. 5 della L. R. n. 59/2009 (il proprietario, tra le varie cose, è tenuto a garantire l’equilibrio fisico dell’animale mediante adeguate possibilità di movimento).

Se accertata la violazione, il responsabile è invitato dalle autorità competenti ad uniformarsi alla norma entro un termine perentorio, scaduto il quale scatta la sanzione pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro.

Pertanto, possiamo concludere dicendo che in Toscana non è legale tenere il cane alla catena, salvo caso eccezionali. Almeno sulla carta.

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Antonio Scaramozza

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