Anagrafe canina Valle d’Aosta: la disciplina regionale in materia di animali d’affezione

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By Antonio Scaramozza

Cani

L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe canina della Valle d’Aosta è la Legge Regionale n. 37/2010. Ecco cosa stabilisce.

Anagrafe canina Valle d'Aosta
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La Regione è l’unico ente territoriale al quale è riconosciuta potestà legislativa, da esercitare nelle materie espressamente indicate dalla Legge dello Stato. Tra di esse, come sancito dalla Legge quadro n. 281/1991, vi rientra la disciplina degli animali d’affezione. La Valle d’Aosta ha ottemperato con la L. R. n. 37 del 2010, la quale regolamenta anche l’Anagrafe canina regionale: ecco cosa stabilisce.

La disciplina nazionale in materia di animali d’affezione

Anche il Legislatore ha dovuto prendere atto dell’importanza e della sempre più crescente sensibilità verso la sorte degli animali, in particolare quelli d’affezione. É la Legge quadro n. 281 del 1991 a stabilire i principi cardine della disciplina, lasciando alle Regioni l’attuazione della normativa di dettaglio.

Anagrafe canina Liguria
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In base all’atto legislativo, sono vietati l’abbandono ed il maltrattamento di animali (il primo, all’epoca dell’emanazione della norma, già costituiva reato ai sensi dell’art. 727 c.p.; il secondo lo sarebbe diventato nel 2004, previsto e punito dall’art. 544 ter c.p.) e sono sanciti degli obblighi a carico dei proprietari degli animali domestici.

In particolare, sul proprietario del cane gravano diversi adempimenti di stampo burocratico: quello principale consiste nell’iscrivere l’animale nel registro dell’Anagrafe canina territorialmente competente, con le modalità e nei termini prescritti dalla norma regionale di riferimento; in Valle d’Aosta è la L. R. n. 37 del 2010.

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Anagrafe canina Valle d’Aosta: le norme

In Valle d’Aosta il registro dell’Anagrafe canina è stato istituito con la Legge regionale n. 14 del 1994, oggi non più in vigore; come detto, l’attuale disciplina di riferimento è la L. R. n. 37 del 2010.

Anagrafe canina Trentino Alto Adige
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Essa impone ai proprietari o ai detentori di un cane, anche solo dimoranti nella Regione per un periodo superiore ai 90 giorni, di iscriverlo nel relativo registro, entro il termine di 30 giorni dalla nascita o comunque dall’acquisto del possesso del medesimo.

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Contestualmente all’iscrizione (gratuita, da richiedere presso il Comune di residenza o dimora) si procederà ad inoculare il microchip al cane; il dispositivo elettronico è contrassegnato da un codice numerico di 15 cifre, al quale sono univocamente correlati i dati di identificazione dell’animale e del proprietario.

Su quest’ultimo grava altresì l’obbligo di segnalare alle Autorità competenti, entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell’evento:

  • il cambio di residenza o di domicilio;
  • la cessione del cane
  • la morte del cane

Lo smarrimento (o la sottrazione) va segnalato invece entro 5 giorni .

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Antonio Scaramozza

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