Somministrazione di sostanze dopanti agli animali: quale pena si applica al colpevole

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By Antonio Scaramozza

Curiosita

Che reato commette chi somministra sostanze dopanti agli animali? Quale pena rischia il colpevole? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Somministrazione di sostanze dopanti agli animali
(Foto Adobe Stock)

Con la L. n. 189 del 2004 il Legislatore ha introdotto nel codice penale una serie di reati contro gli animali, disciplinati dagli articoli che vanno dal 544-bis al 544-sexies, che compongono il Titolo IX bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali). Quale reato commette chi somministra sostanze dopanti agli animali?

Dei delitti contro il sentimento per gli animali

Un corpus di norme a tutela del sentimento che l’essere umano prova per gli animali; una sorta di fictio giuridica, che il Legislatore ha utilizzato per “giustificare” l’introduzione nell’ordinamento giuridico di norme che tutelano diritti di esseri viventi che soggetti di diritto non sono.

Cane sicuro di sé
(Foto Pixabay)

Anzi, a voler essere precisi, sono parte del nostro patrimonio, e come tali possono essere oggetti di compravendita. Certo, la condizione dei nostri amici a quattro zampe (almeno per ciò che concerne gli animali d’affezione) è notevolmente migliorata nel corso degli ultimi anni.

Ma resta il fatto che giuridicamente, almeno sotto un punto di vista civilistico, gli animali rimangono pur sempre dei beni, passibili di disposizione patrimoniale. Questo però non ha impedito al Legislatore di riconoscerne il valore intrinseco di esseri viventi, e come tali meritevoli di tutela.

Ed ecco dunque le varie fattispecie penali che ne tutelano l’integrità psicofisica:

  • Reato di uccisione di animali, previsto e punito dall’art. 544-bis c.p.;
  • Reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall’art. 544-ter c.p.;
  • Spettacoli o manifestazioni vietate, previsto e punito dall’art. 544-quater c.p.;
  • Divieto di combattimento tra animali, previsto e punito dall’art. 544-quinquies c.p.;
  • Reato di abbandono di animali, previsto e punito dall’art. 727 c.p., già presente nel codice al momento dell’emanazione della L. n. 189 del 2004, ma da quest’ultima riclassificato da contravvenzione a delitto.

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Doping agli animali: quale pena si applica

Quale tra le suddette figure di reato pone in essere chi somministra sostanze dopanti agli animali?

(Foto Pixabay)

La condotta criminosa è riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 544-ter c.p., ovvero il reato di maltrattamento di animali.

Secondo quanto stabilito dalla norma, è punito chi cagiona ad un animale, per crudeltà o senza necessità, una lesione o lo sottopone a fatiche insopportabili in relazione alle sue caratteristiche etologiche, o lo sevizia.

Il colpevole è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa da 5.000 a 30.0000 euro. Alla stessa pena soggiace chi somministra agli animali sostanze vietate o dopanti.

Il fenomeno è molto più diffuso di quanto si possa immaginare. Sono ancora tantissimi gli animali che vengono impiegati dall’essere umano come strumenti di lavoro.

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In una particolare categoria si collocano quelli che gravitano intorno al mondo dello sport, giacché da un lato si configurano quali veri e propri strumenti di lavoro, dall’altro quale oggetto di un’attività pseudo ludica che dovrebbe divertire gli esseri umani.

L’assenza di una catena efficace di seri controlli, gli interessi che ruotano attorno al mondo delle scommesse, sono fattori che fanno della somministrazione di doping agli animali un fenomeno ben lungi dall’essere debellato.

Non solo sport, tuttavia: il doping arriva anche sulle tavole di chi si ciba di carne di animali cresciuti in allevamenti intensivi a suon di ormoni e anabolizzanti.

E se è vero che l’Europa ha posto un freno da tempo a tale angosciante fenomeno con norme molto restrittive, è altrettanto vero che in Paesi come gli Stati Uniti il modus operandi è legale.

Fermo restando che sul rispetto delle normative del settore da parte degli allevamenti intensivi europei difficilmente si può porre la mano sul fuoco: e se le cifre ufficiali parlano di appena lo 0,11% di capi contaminati, quelli ufficiose, proveniente da varie inchieste, fanno salire la percentuale addirittura al 15%.

La ragione della discrasia? Da ricercarsi nell’insufficienza della tipologia di test condotti negli allevamenti.

Antonio Scaramozza

 

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