In Sicilia le colonie feline sono disciplinate dalla Legge regionale n. 15 del 2000: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
Il Legislatore ha incaricato le Regioni di attuare i principi fondamentali in materia di animali d’affezione, dettati dagli articoli della Legge quadro n. 281 del 1991. La Sicilia ha provveduto emanando la Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la quale, tra le altre cose, disciplina le colonie feline. Scopriamo cosa stabilisce nel dettaglio.
Animali d’affezione: i principi generali
Nell’ordinamento giuridico italiano la normativa di riferimento in materia di animali d’affezione è costituita dalla Legge quadro n.281 del 1991. Tuttora, a distanza di 30 anni dalla sua emanazione, è la fonte che stabilisce i principi fondamentali della materia.
La norma promuove il benessere animale, vieta il maltrattamento degli animali (sancendo il relativo principio quando ancora non costituiva reato penale), condanna il reato di abbandono di animali.
La Legge quadro definisce il gatto quale animale in libertà; il felino, infatti, è libero di vivere per strada, che sia accudito o meno dai cittadini. Due o più gatti che vivono stabilmente in un dato territorio formano una colonia felina; e da esso non possono essere allontanati.
La norma si limita a stabilire i principi fondamentali della materia, lasciando alle Regioni l’attuazione degli stessi. Gli enti territoriali provvedono ricorrendo alla propria potestà legislativa.
La Sicilia ha disciplinato la materia con la Legge regionale n. 15 del 2000, rubricata come Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.
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Colonie feline in Sicilia: la disciplina
La disciplina delle colonie feline trova spazio nel corposo articolo 18 della normativa, rubricato come Protezione dei gatti in libertà.
Il Legislatore siculo, innanzitutto, ribadisce alcuni dei principi generali già sanciti dalla Legge quadro n. 281 del 1991: il divieto di maltrattamento dei gatti (randagi e non) ed il divieto di allontanamento dal luogo in cui essi vivono.
È da notare come la normativa distingua tra gatto e colonia felina, intendendosi per quest’ultima, evidentemente, un gruppo sociale felino costituito da almeno due individui.
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Ai fini del censimento e della gestione di tali colonie feline, i Comuni possono stipulare delle apposite convenzioni con le associazioni animaliste del territorio, stabilendo eventualmente anche l’importo massimo delle spese rimborsabili.
Grava invece sulle ASL il compito di sterilizzare i gatti, reinserendoli successivamente nel territorio di provenienza, non prima di averli identificati con l’apposizione di un tatuaggio recante una “S” (seppur è molto diffusa la pratica dell’apicectomia auricolare per l’identificazione dei felini sottoposti all’operazione).
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