Cane gettato in un pozzo a Bitonto: quale reato ha commesso il colpevole?

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By Antonio Scaramozza

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Ancora senza volto l’autore del terribile gesto avvenuto in provincia di Bari, dove un cane è stato gettato in un pozzo: ecco quale è il reato commesso dal colpevole.

Cane gettato in un pozzo a Bitonto: quale reato ha commesso il colpevole?
(Screenshot video)

Un cane è stato gettato in un pozzo nelle campagne del Bitontino, in provincia di Bari. L’ennesimo atto di violenza nei confronti di un animale, salvato da una passante, che ha allertato le autorità competenti. Al momento non v’è ancora un volto per il colpevole: ma cosa rischierebbe a norma di legge l’autore del reato? Scopriamolo insieme.

La vicenda

Gettato come un vecchio straccio che non si usa più. Assicurato con una corda ad un masso in modo tale che in nessun modo avrebbe potuto riemergere da tale inferno.

Cane gettato pozzo
(Screenshot video Facebook – Qua la zampa HEART )

Storie di vita e di violenza quotidiana di cui sono vittime gli animali, tra i più innocenti fra i deboli, poiché non in grado di difendersi, testimoniando contro i propri aguzzini.

Questa volta c’è stato il lieto fine, grazie ad una donna che si è accorta dei guaiti dell’animale; o meglio, la benefattrice è stata guidata sul luogo del misfatto dal proprio cane, che aveva portato a fare una passeggiata, e che l’ha condotta nei pressi del pozzo, attirato dai guaiti del cucciolo intrappolato (per i dettagli della vicenda si legga Cane gettato in un pozzo tra le campagne bloccato da corde e massi – VIDEO).

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Reato di uccisione di animali, di maltrattamento o di abbandono

Quale il reato commesso dalla persona che ha gettato il cane nel pozzo?

cane gettato pozzo
(Screenshot video Facebook – Qua la zampa HEART )

Le intenzioni dell’autore del gesto, ed è ovviamente un eufemismo, non erano delle migliori.

D’altronde non si è limitato ad abbandonare l’animale in un luogo lontano dalla propria abitazione, ma addirittura lo ha gettato in un pozzo, legato con una corda ad un masso, in modo tale che non avesse alcuna possibilità di uscire da quell’inferno.

A meno che non fosse stato trovato da qualcun altro; cosa che per fortuna è avvenuta. Ma non si può non figurarsi che l’autore del reato, anche laddove non avesse voluto direttamente la morte del cane, comunque abbia accettato il rischio che potesse avvenire (trattasi di dolo eventuale).

In ogni caso non sarà possibile alcuna incriminazione per il reato di uccisione di animali, punito dall’art. 544 bis cp, in quanto si tratta di un reato di evento; e l’evento è, per l’appunto, la morte, che non si è verificata. A differenza di quanto accade per l’essere umano, il tentativo di uccisione dell’animale non è punibile.

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Considerando pacifica la configurabilità nella fattispecie commentata del reato di abbandono di animali, resta da capire se il colpevole dovrà rispondere anche del reato di maltrattamento. A parere dello scrivente, si potrebbe configurare un concorso tra quest’ultima figura di reato e l’abbandono.

Certo, l’intento principale del colpevole era quello di abbandonare l’animale; tuttavia la condotta è stata posta in essere con la precisa volontà di arrecare un’ulteriore sofferenza all’animale, che in fondo ad un pozzo non avrebbe potuto nemmeno alimentarsi. La risposta definitiva, tuttavia, la darà l’autorità giudiziaria, e sempre che l’autore del reato venga individuato.

 

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