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Il cane muore per un tumore non diagnosticato: ecco cos’è successo ai veterinari

Il cane muore per un tumore non diagnosticato: le accuse rivolte ai veterinari e il riconoscimento al pet mate del “danno affettivo”.

Al proprietario di un cane deceduto per tumore è stato riconosciuto il danno non patrimoniale (Foto Canva-amoreaquattrozampe.it)

Il legame tra esseri umani e pet domestici negli ultimi anni è andato incontro a cambiamenti profondi e radicali. Quello che un tempo era considerato un mero rapporto di utilità o di possesso si è evoluto in un legame simbiotico, dove l’animale è percepito come un vero e proprio membro del nucleo familiare. Questa evoluzione sociologica sta finalmente trovando un riscontro sempre più solido anche dal punto di vista giurisdizionale. A dimostrarlo è un recente caso discusso presso la Corte d’Appello di Firenze riguardo alle condanne ai veterinari che non hanno diagnosticato il tumore a un cane. Al pet mate che ha perso il quattro zampe è stato riconosciuto il “danno affettivo” dovuto alla negligenza professionale del personale medico.

Riconosciuto il danno affettivo per la perdita di un animale domestico: la condanna per i veterinari che non hanno diagnosticato il tumore al cane

La vicenda ha inizio nel 2019 a Lucca e vede come protagonista un Rottweiler e il suo compagno umano. Il cane presentava sintomi che avrebbero dovuto indurre a sospettare una patologia grave, ma la clinica veterinaria a cui il proprietario si era inizialmente rivolto non era stata in grado di diagnosticare la presenza di un tumore nella narice destra dell’animale.

I veterinari non si sono accorti che il cane aveva n cancro allo stadio avanzato (Foto Canva-amoreaquattrozampe.it)

Di fronte al progressivo peggioramento delle condizioni di salute del cane e all’incapacità dei professionisti locali di fornire risposte chiare, il proprietario ha intrapreso un viaggio della speranza verso la Svizzera. In una clinica specializzata d’oltralpe, una TAC ha immediatamente rivelato la dura realtà: un cancro in stadio avanzato. Purtroppo, il tempo prezioso perso a causa della mancata diagnosi iniziale si è rivelato fatale. Nonostante gli sforzi clinici successivi, il Rottweiler è deceduto, lasciando un vuoto incolmabile.

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La battaglia legale che ne è seguita non riguardava solo il valore economico del cane, ma il riconoscimento di un’inadempienza che ha reciso un legame profondo. La Corte d’Appello di Firenze ha infine condannato la clinica lucchese, stabilendo un risarcimento di 9 mila euro. La motivazione è storica: il risarcimento non copre solo le spese mediche o il valore “patrimoniale” dell’animale, ma il dolore sofferto dall’umano per la perdita del proprio compagno di vita. Dal punto di vista tecnico-giuridico, la sentenza si muove nel perimetro della responsabilità contrattuale e professionale.

Il caso della morte del cane di razza Rottweiler in una clinica italiana sta cambiando le leggi sugli animali (Foto Canva-amoreaquattrozampe.it)

Il giudice ha applicato gli articoli 1218 e 2236 del Codice Civile. Il primo è l’art. 1218 che disciplina la responsabilità del debitore: chi non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. Il secondo è l’art. 2236 che riguarda la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, stabilendo che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave.

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Nel caso del Rottweiler di Lucca, la Corte ha ravvisato una negligenza non scusabile. Identificare una massa tumorale attraverso esami diagnostici standard non è stato considerato un “problema di speciale difficoltà”, rendendo quindi la clinica responsabile del danno derivante dalla ritardata diagnosi. Per anni, la giurisprudenza italiana ha faticato a quantificare la perdita di un animale. Spesso il risarcimento veniva limitato al valore d’acquisto del cane (come se si trattasse di un oggetto danneggiato) o alle spese veterinarie sostenute. Tuttavia, la Cassazione ha progressivamente aperto la strada al riconoscimento del danno non patrimoniale.

La responsabilità delle cliniche veterinarie nell’individuazione delle malattie nei cani (Foto Canva-amoreaquattrozampe.it)

Il “danno affettivo” riconosciuto a Firenze è una declinazione del danno morale soggettivo. Si riconosce che la lesione dell’interesse alla salute dell’animale domestico incide direttamente su un interesse costituzionalmente protetto: quello allo svolgimento della propria personalità attraverso le formazioni sociali, tra cui è ormai annoverata la famiglia “allargata” ai componenti non umani. Vedere il proprio cane soffrire e morire per un errore evitabile non causa solo un esborso economico, ma provoca una sofferenza psicologica profonda, un trauma che altera le abitudini di vita e il benessere emotivo della persona. La sentenza di Firenze dà dignità a questo dolore, smettendo di considerarlo un capriccio sentimentale per elevarlo a diritto risarcibile.

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Nonostante sentenze come quella della Corte d’Appello di Firenze, il Codice Civile italiano risente ancora di una visione datata, in cui gli animali sono tecnicamente classificati tra le “cose” (beni mobili). Tuttavia, il panorama legislativo si sta muovendo rapidamente verso una nuova sensibilità. Un passo fondamentale è rappresentato dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82, entrata in vigore nel luglio dello stesso anno. Questa norma ha apportato modifiche significative al Codice Penale, trasformando il Titolo IX-bis da “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” a “Dei delitti contro gli animali”. Questa variazione terminologica non è puramente formale. Da un lato sposta il focus: il bene giuridico tutelato non è più solo la sensibilità dell’uomo che rimane turbato dal maltrattamento, ma l’animale stesso in quanto vittima. Dall’altro lato c’è un riconoscimento dell’ontologia, dato che si avvicina all’idea dell’animale come “essere senziente”, in linea con l’articolo 13 del Trattato di Lisbona dell’Unione Europea.

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Sebbene il caso di Firenze sia stato risolto in sede civile (e quindi non abbia applicato direttamente le nuove sanzioni penali del 2025), il clima culturale e normativo influenzato dalla Legge 82/2025 ha indubbiamente creato un terreno fertile affinché i giudici civili interpretassero con maggior coraggio il concetto di danno affettivo. Questa sentenza lancia un segnale chiaro anche alla classe medico-veterinaria. L’aumento delle tutele per i proprietari e il riconoscimento del danno morale comportano una maggiore responsabilità. La medicina veterinaria è chiamata a standard di accuratezza sempre più elevati, simili a quelli della medicina umana.

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La mancata prescrizione di un esame diagnostico approfondito (come una TAC o una biopsia) di fronte a sintomi sospetti non è più solo un potenziale errore deontologico, ma un rischio economico e legale rilevante per le strutture sanitarie. La decisione della Corte d’Appello di Firenze non restituisce il compagno a quattro zampe al suo proprietario, ma offre una forma di giustizia che va oltre il denaro. È il riconoscimento pubblico di un amore che la legge non può più ignorare. Il passaggio dai “delitti contro il sentimento” ai “delitti contro gli animali” e il consolidamento del danno affettivo in sede civile sono i pilastri di una nuova era. Una società che riconosce il valore intrinseco della vita non umana è, in ultima analisi, una società più umana. (di Elisabetta Guglielmi)

 

Elisabetta Guglielmi

Conseguita a pieni voti la maturità scientifica, ho intrapreso una carriera umanistica. Ho una laurea triennale in Lettere moderne e due lauree magistrali in Filologia moderna e in Editoria e scrittura; ho un master di Editoria, giornalismo e management culturale. Sono appassionata di scrittura, lettura, disegno e viaggi, e naturalmente di natura e animali. Sono giornalista pubblicista.

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