Recuperare il gatto nella proprietà del vicino: si può accedere liberamente? Cosa dice la legge

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By Antonio Scaramozza

Curiosita, Gatti

Si può accedere liberamente nella proprietà del vicino per recuperare il proprio gatto? Ecco che cosa stabilisce la legge. 

Recuperare il gatto nella proprietà del vicino (Foto Adobe Stock)
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I gatti, si sa, sono animali piuttosto indipendenti, e la stessa legge li qualifica come liberi. Ma ovviamente, come per ogni animale che sia domestico, il proprietario è responsabile del suo benessere e dei danni che eventualmente produce a terzi; a volte, però, il felino sfugge al nostro controllo. A tal proposito, si può entrare nella proprietà del vicino per recuperare il proprio gatto? Ecco cosa dice la legge.

Recuperare il gatto nella proprietà del vicino: accesso libero sì o no

I gatti che vivono per strada sono definiti dalla Legge quadro n.281/1991 (in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) quali animali in libertà, che non possono essere maltrattati né allontanati dal territorio in cui hanno deciso di stabilirsi.

Gatto in condominio (Foto Adobe Stock)
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Quelli invece di proprietà, adottati da una famiglia umana, sono soggetti ad un  controllo più stretto per ciò che concerne i propri movimenti. D’altronde il proprietario di un animale domestico deve curare il benessere psicofisico del proprio animale e assicurargli un ambiente di vita idoneo alle sue caratteristiche etologiche.

Allo stesso tempo però deve evitare che il comportamento dell’animale possa cagionare danni a terzi: anche per evitare ciò è necessario vigilare su di esso, mantenendo un’adeguata e diligente custodia.

Tuttavia il gatto non distingue certo quello che è il suo status giuridico, e anche se non vive per strada, e non è un animale in libertà secondo la legge, intende avvalersene a tutti gli effetti. D’altronde non è semplice confinare in casa, o ancor peggio nel giardino, un animale leggiadro ed agile come il gatto; e dunque può capitare che talvolta sfugga alla nostra custodia e si intrufoli nella proprietà del vicino.

Cosa fare in questi casi? Come recuperare il gatto nella proprietà del vicino?

Come noto, non si può accedere clandestinamente nella proprietà altrui, pena l’integrazione della fattispecie penale ex art. 614 c.p., ovvero la “Violazione di domicilio“, dunque occorrerà sempre chiedere il permesso per poter recuperare il gatto.

Tuttavia la violazione di domicilio si realizza anche nell’ipotesi in cui ci introduca nella proprietà altrui contro la volontà del proprietario. E se il vicino non vuole farci accedere per recuperare il gatto, cosa accade? Ne ha la facoltà?

La norma di riferimento è l’art. 843 c.c., rubricato quale “Accesso al fondo“, che stabilisce che il proprietario del fondo non può impedire l’accesso a quello dell’animale al fine di recuperarlo, salvo non provveda egli stesso. Insomma, se il vostro gatto entra nella proprietà del vicino, previo permesso di quest’ultimo potrete accedervi per recuperare l’animale.

Il vicino potrà impedirvi l’accesso solo consegnando il gatto, e dunque, di fatto, provvedendo lui stesso al suo recupero.

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La responsabilità civile

In realtà, dopo il recupero del gatto, possono esservi ulteriori strascichi alla vicenda, se l’animale ha cagionato dei danni nella proprietà del vicino.

gatto usa le piante al posto della lettiera
(Foto Pinterest)

Il felino potrebbe essere entrato nel fondo altrui per fuggire da una situazione di pericolo; oppure magari è un comportamento abituale, ed è uno dei luoghi in cui esplora e si diverte.

Il problema è che potrebbe cagionare qualche disagio: ad esempio, se il gatto, usando la pianta come lettiera (di per sé già disdicevole per ragioni di igiene), fa cadere il vaso in cui è contenuta, mandandolo in mille pezzi; oppure se graffia la carrozzeria dell’automobile del vicino. Insomma, al gatto non mancano i modi per sbizzarrirsi.

A norma dell’art. 2052 c.c., il proprietario dell’animale, o chi lo ha in custodia in quel momento (si pensi alla responsabilità del cat sitter), è tenuto al risarcimento dei danni cagionati da esso a terzi, salvo che non provi il caso fortuito, ovvero un evento eccezionale ed imprevedibile, che lo libera dalla responsabilità.

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Antonio Scaramozza

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