Colonie feline in Toscana: cosa stabilisce la disciplina regionale

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By Antonio Scaramozza

Gatti

In Toscana le colonie feline sono disciplinate dalla Legge regionale n. 59 del 2009: scopriamo insieme che cosa stabilisce.

Colonie feline in Toscana
(Foto Adobe Stock)

I gatti, a differenza dei cani, possono vivere in libertà, nel territorio che hanno scelto come propria dimora; in tal caso si discorre di colonie feline, che la Toscana regolamenta con la Legge Regionale n. 59 del 2009, rubricata come “Norme per la tutela degli animali“. Ecco che cose prevede.

Il gatto nella Legge quadro n. 281 del 1991

Il gatto, nell’ordinamento giuridico, vanta uno status molto peculiare. È sembra d’ombra dubbio, insieme al cane, l’animale d’affezione per eccellenza nella cultura della nostra società; e d’altronde, insieme a Fido, è l’unico esplicitamente disciplinato dalla Legge quadro n. 281 del 1991.

Gatti che mangiano Facebook
(Foto Facebook)

Quest’ultima è la norma di riferimento, a livello nazionale, in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Ed in essa emerge il trattamento diverso che la legge riserva al cane ed al gatto, nonché ai rispettivi proprietari.

Fido, a differenza del felino, non può vivere per strada (salvo l’eccezione del cane di quartiere), e sul proprietario grava l’obbligo di iscrizione nel registro dell’anagrafe degli animali d’affezione; per i proprietari del gatto, invece, l’obbligo sussiste solo in alcune Regioni.

Insomma, il felino è libero di vivere per strada, nel luogo che ha scelto come proprio territorio, e dal quale non può essere allontanato.

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Colonie feline in Toscana: la disciplina

Due o più gatti che vivono stabilmente in un dato luogo costituiscono una colonia felina, indipendentemente dal fatto che la stessa venga segnalata e registrata.

Con la Legge quadro n. 281 del 1991 il Legislatore ha fissato i principi fondamentali della materia; la loro concreta attuazione è deputata alla potestà legislativa delle Regioni, ognuna delle quali si è dotata di una specifica normativa avente vigenza nel territorio di competenza.

La Toscana ha ottemperato con la L. R. n. 59 del 2009, con la quale sono disciplinate anche le colonie feline. All’art. 34 della suddetta norma si rinviene la definizione di colonia felina, intesa quale gruppo di gatti, sia maschi che femmine, che frequentano abitualmente il luogo di un dato territorio.

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I Comuni individuano le aree destinate allo svolgimento delle attività necessarie per la tutela delle colonie feline, ove presenti.

I suddetti enti, inoltre, devono provvedere al controllo della popolazione felina del territorio, cooperando con le USL del territorio per ciò che concerne i relativi interventi di sterilizzazione. I gatti sterilizzati vengono reimmessi nel territorio di provenienza.

Le colonie feline non possono essere spostate, se non per gravi motivi, e comunque su autorizzazione del sindaco.

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